Art. 6.
(Disposizioni transitorie).

      1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di attestati relativi al titolo di pizzaiolo, rilasciato da scuole per pizzaioli private, assumono di diritto la qualifica di pizzaiolo e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3.
      2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano intestatari delle autorizzazioni comunali in materia di pizzerie hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.
      3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni comunali sono rilasciate esclusivamente per l'esercizio dell'attività professionale di pizzaiolo.
      4. Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di pizzeria, non inferiore a due anni, sono

 

Pag. 7

equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3.
      5. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di pizzaiolo ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di pizzaiolo è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività ai sensi della qualifica di pizzaiolo di cui alla presente legge.